Pubblicato ad agosto 2021, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.M. 312/2021, reca alcune modifiche al precedente decreto emanato nel 2017 dallo stesso Ministero, il n. 560/2017.
Tra le modifiche introdotte dalla nuova normativa, quella di maggior rilievo riguarda la rimodulazione delle soglie e delle tempistiche relative all’introduzione obbligatoria del BIM.
Secondo la vecchia formulazione normativa e fino all’entrata in vigore del D.M. 312/2021, a decorrere dal 1 gennaio 2021, i metodi e gli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture erano obbligatori per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a € 15.000.000.
Con l’approvazione, ad agosto dello stesso anno, del D.M. 312/2021, tale soglia dei quindici milioni è slittata a far data dal 01.01.2022 e lo stesso criterio di “slittamento” di soglie e termini di applicazione del principio dell’obbligatorietà del BIM è stato applicato alle lettere d), e), ed f) dell’art. 6, comma 1 D.M. 560/2017 così come modificato dal D.M. 312/2021. A ciò si deve aggiungere che sono escluse da tale obbligo le opere di ordinaria manutenzione di importo pari o superiore ai 15 milioni di euro e quelle di ordinaria e straordinaria manutenzione per le opere di importo che va da 1 milione di euro fino a 14.999.999 €.
Secondo la nuova formulazione dell’art. 6, co. 1 del Decreto, pertanto, le soglie entro le quali è obbligatoria l’applicazione del BIM sono così determinate:
- Dal 1 gennaio 2022 per opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, ad eccezione delle opere di ordinaria manutenzione, di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
- Dal 1 gennaio 2023 per opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’art 35, comma 1 del Codice dei Contratti (euro 5.350.000);
- Dal 1 gennaio 2025 per opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.